La Santelli rompe gli indugi e assume alcune decisioni dirompenti che faranno sicuramente discutere, non solo gli addetti ai lavori. In attesa del fatidico 4 Maggio, la Presidente della Regione Calabria, infatti, con largo anticipo anche rispetto allo stesso Decreto del Governo atteso in questi giorni, sottoscrive ed emana un provvedimento unico nel suo genere.

«Ho appena firmato un’Ordinanza per la fase 2 di ripartenza – ha scritto sul suo profilo facebook -. Misure nuove, al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale; tutte parlano il linguaggio della  fiducia. Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto oggi che la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del Governo».

Ecco, comunque, ciò che i calabresi potranno fare a partire da oggi 30 Aprile:

  1. Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
  2. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
  3. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
  4. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall’art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020;
  5. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
  6. È consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto;
  7. Le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano le misure minime “anti-contagio” di cui all’allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
  8. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
  9. È consentita l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti;
  10. È consentita l’attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.