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Si resta, dunque, confinati nel proprio Comune di residenza o domicilio senza la possibilità di infrangere il divieto salvo per motivi di salute. E’quanto stabilisce la nuova Ordinanza emanata in data odierna, Domenica 22 Marzo, dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Interno.

L’articolo 1 stabilisce, infatti: «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».

Mentre all’articolo 2 si legge: «Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetti dalla data del 22 Marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 3 del Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, n.6».