Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che anche nel Decreto Agosto è consentito alle Aziende la possibilità di richiedere l’anticipo del 40% della Cassa Integrazione derivante da Covid-19. Risultano perciò privi di fondamento gli articoli di stampa che ipotizzano il solo ricorso alla procedura normale. Il Decreto dello scorso 14 Agosto, infatti, dispone che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili alla pandemia, possono presentare domanda per la concessione di trattamenti per la Cassa Integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa Integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane più altre 9. Dopodiché, le 18 settimane possono essere usufruite nel periodo che va dal 13 Luglio al 31 Dicembre.
È di tutta evidenza quindi che la norma, nel richiamare espressamente le modalità di domanda di cui agli artt. 22-quater e 22-quinquies (introdotti con il Decreto Rilancio), riconfermi la possibilità per le Aziende di richiedere ad INPS l’anticipo del 40% del trattamento disciplinato dal comma 3 dell’articolo 22-quater del DL 18/2020.